Obblighi previdenziali in caso di piani di crisi aziendali adottati dalle COOP di lavoro

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 48 del 5 giugno 2009, ha risposto ad un quesito di Confcooperative e Legacoop, in merito alla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in caso di deliberazione, da parte delle cooperative di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. n. 142/2001, di un “piano di crisi aziendale”.

 

 La risposta in sintesi:

 

"... Nel ritenere dunque non applicabile tale disciplina, esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989. A tal proposito si rinvia, relativamente all’anno in corso, a quanto chiarito dall’INPS con circ. n. 14 del 2 febbraio 2009.”.
 

                 

L'interpello

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