Riduzione del contributo per l'assegno per il nucleo familiare per i titolari di farmacia
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 50 del 5 giugno 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per i titolari di farmacia di beneficiare del versamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF), nella misura ridotta prevista dall’art. 20, comma 1, punto 1), del D.L. n. 30/1974 (conv. da L. n. 114/1974).
La risposta in sintesi:
"... In sostanza, i coadiutori familiari che collaborano con il farmacista nello svolgimento dell’attività commerciale, essendo preposti soltanto alla vendita di prodotti non farmaceutici, sono tenuti ad iscriversi alla gestione commercianti dell’INPS, a nulla rilevando la circostanza che il titolare di farmacia sia iscritto invece, come detto, ad altra gestione previdenziale (ENPAF).
In tal modo, si consente al medesimo
coadiutore di fruire della tutela previdenziale prevista per tale categoria di
lavoratori, anche in assenza di obbligo di iscrizione del titolare di farmacia
alla Gestione INPS.
Al riguardo, si evidenzia che una diversa interpretazione avrebbe come
conseguenza che l’attività prestata dai familiari coadiutori del farmacista
rimarrebbe del tutto priva di adeguata tutela previdenziale, in contrasto con la
disposizione di cui all’art 38 della Costituzione (cfr. altresì Corte Cost. n.
448/2007).”.
|
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it