Trasmissione dei dati dei lavoratori tra soggetti autorizzati
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 4 agosto 2008, ha risposto ad un quesito dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in merito alla legittimità di stipulare convenzioni e accordi tra soggetti autorizzati ai sensi del Capo I del D.Lgs. n. 276/2003, “anche in riferimento ad attività oggetto di autorizzazione, ed in particolare se sia possibile per un soggetto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 276/2003 e con il consenso delle persone interessate, comunicare i dati dei lavoratori inerenti all’incontro tra domanda e offerta di lavoro ad altri soggetti autorizzati”:
La risposta in sintesi:
"....si ritiene che ... pare ammettersi la
possibilità di convenzioni e accordi tra soggetti autorizzati aventi quali
finalità la comunicazione dei dati dei lavoratori inerenti all’incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che detti accordi o
convenzioni non costituiscono figure contrattuali con le quali si attua una
transazione commerciale o una cessione dell’autorizzazione, in quanto si tratta
di accordi tra soggetti già in possesso di una autorizzazione.
Né tanto meno costituiscono esternalizzazione a soggetti terzi delle attività
oggetto di autorizzazione, nella misura in cui prevedano la semplice
comunicazione o scambio di dati dei lavoratori, inerenti all’incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Al contrario essi rappresentano, nel rispetto del
dettato dell’art. 8 del
D.Lgs. n. 276/2003, proficue forme di collaborazione
volte a realizzare sinergie tra soggetti autorizzati con lo scopo di attuare le
finalità della norma (art. 3 del
D.Lgs. n. 276/2003) ovvero una maggiore
diffusione e circolazione dei dati di soggetti interessati all’inserimento nel
mondo del lavoro, il del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di
lavoro e un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire
trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro.
Appare in questo senso utile richiamare anche quanto disposto dall’art. 3, comma
2, lett. c) del Decreto in questione, laddove si prevede che l’obiettivo del
migliore inserimento nel mercato del lavoro ruota anche attorno a forme di
coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati.
La collaborazione tra soggetti autorizzati
che scaturisce dagli accordi o convenzioni di cui trattasi è dunque aderente
alla ratio dell’intervento riformatore proprio in quanto funzionale al
raggiungimento delle finalità ad esso sottese.
In armonia con quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) la circolazione e diffusione, tra soggetti
autorizzati, dei dati dei lavoratori non può che avvenire con il consenso degli
interessati.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it