Min. Lavoro: congedi per cure e periodo di comporto per patologia tumorale
La Direzione Generale per l'Attivit� Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 5 dicembre 2006, ad un interpello della Confartigianato di Prato in materia di congedo per cure (di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988) di un lavoratore affetto da patologia tumorale, relativo trattamento retributivo e previdenziale e periodo di comporto, si � cos� espressa:
"...Allo stato attuale il predetto �congedo straordinario per cure� c.d. �diverse�, seppur non espressamente disciplinato, non risulta indennizzabile da parte dell�Istituto previdenziale, anche se equiparato alla condizione di malattia, per analogia a quanto disposto in materia di cure elioterapiche, climatiche, psammoterapeutiche e similari n�, di conseguenza, esistono codici contributivi specifici per l�esposizione degli importi sul DM10. Si pone infine il problema della computabilit� o meno delle giornate di permesso straordinario nel periodo, detto di �comporto�, durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell�art. 2110 c.c. e la cui durata � determinata dalla contrattazione di categoria o, in mancanza, dal giudice secondo equit�. Recentemente il Ministero del lavoro � intervenuto in materia di patologie oncologiche e relative tutele con circ. n. 40/2005, ribadendo, al punto a), il diritto del lavoratore malato a beneficiare del periodo di comporto di cui si � sopra accennato e indicando, al punto b), una �ulteriore� possibilit� di astensione dall�attivit� lavorativa, in caso di riconosciuta invalidit�, con l�individuazione di due tipologie di benefici di cui il primo � per l�appunto il �congedo straordinario per cure� di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988. Quindi, per le ragioni sopra esposte, nel caso in esame si pu� concludere ritenendo che la lavoratrice interessata ha diritto, sussistendo i presupposti indicati dalla normativa in vigore e in precedenza evidenziati, ad usufruire di trenta giorni all�anno di congedo straordinario per cure, retribuito a carico del datore di lavoro e non computabile, in quanto �ulteriore�, nei 180 giorni annui di periodo di comporto individuati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi.".
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