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Interpello del Ministero del Lavoro
Dimissione lavoratrice madre e indennità di disoccupazione
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 6 del 5 febbraio 2013, ha risposto ad un quesito di
Federalberghi, in merito alla corretta interpretazione della disposizione
normativa ex art. 55,
D.L.vo n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie
presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di
licenziamento.
In particolare, l’istante chiede se, a seguito delle modifiche introdotte dalla
Legge n. 92/2012, sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai
primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre possa fruire
dell’indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale.
La risposta in sintesi:
"...Alla luce delle norme in esame, si
evince che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione
delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte
nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato
la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno
di età del figlio.
In proposito, si sottolinea che le modifiche introdotte dalla
Legge n. 92/2012 all’art. 55, comma 4, richiamate nel quesito non hanno
inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma
del medesimo articolo.
Ciò in quanto, la disposizione sancita al comma 4, estendendo da un anno ai
primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la
convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte
della lavoratrice madre, ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad
asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.
In definitiva, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l’estensione
temporale dell’istituto della convalida non abbia riflessi sul diritto
all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie di cui al comma 1 la
quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di
licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.".
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