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Interpello del Ministero del Lavoro
Lavoro intermittente e operatori addetti agli spettacoli teatrali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 7 del 5 febbraio 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al possibile utilizzo
del contratto di lavoro intermittente in relazione alle attività, già indicate
al n. 43 della tabella allegata al
R.D. n.
2657/1923, di operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e
televisivi, nonché da fotografi e intervistatori occupati in imprese dello
spettacolo, anche per fini didattici.
In particolare, l’istante chiede se l’espressione “anche per fini didattici”
contenuta nella disposizione menzionata, debba riferirsi a tutte le categorie di
lavoratori elencate al n. 43 della citata tabella ponendo, altresì, la questione
in ordine alla possibilità, per una associazione senza fini di lucro, operante
nel settore dello spettacolo teatrale, di far ricorso alla tipologia
contrattuale in esame.
La risposta in sintesi:
"...Nello specifico il n. 43 contempla, quali attività riconducili
nell’ambito della fattispecie contrattuale in argomento, quelle espletate da “artisti
dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti
agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen
recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in
imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini
didattici”.
In proposito, si evidenzia che l’espressione “anche
per fini didattici”, pur riferendosi alle attività elencate nell’ultimo
periodo della disposizione richiamata, costituisce un elemento
chiarificatore meramente aggiuntivo. Ciò vuol dire che il ricorso al
contratto di lavoro intermittente, in relazione a tutte le figure indicate al n.
43 della tabella, è ammesso anche in assenza di tali fini didattici.
In ordine al secondo quesito, si sottolinea che la natura del soggetto datoriale
non incide in alcun modo sulla possibile attivazione della fattispecie
contrattuale in argomento, in quanto la stessa risulta subordinata
esclusivamente alla sussistenza dei requisiti di carattere oggettivo o
soggettivo contemplati dagli artt. 33 e ss. del
D.Lgs. n.
276/2003.".
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