Personale impiegato nei servizi di ristorazione sui treni ed esclusione dalla base occupazionale
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 10 del 2
aprile 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 5,
comma 2, L. n. 68/1999.
In particolare, se le imprese che impiegano personale con la qualifica di
cameriere di bordo per l’esecuzione di un appalto di servizi avente ad oggetto
l’attività di ristorazione su treni, possano escludere tale specifica categoria
di lavoratori dal computo della base occupazionale, ai fini della determinazione
della quota di riserva di cui all’art. 3 della medesima Legge.
La risposta in sintesi:
"...Alla luce dei principi sopra esposti,
si ritiene dunque che il personale occupato con la qualifica di cameriere di
bordo per l’esecuzione di un appalto di servizi, avente ad oggetto l’attività di
ristorazione su treni, non possa essere escluso dal computo della base
occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva. Ciò in quanto
l’azienda appaltatrice del servizio di ristorazione, datore di lavoro del
suddetto personale, non risulta inquadrabile nel settore del trasporto e
pertanto non soddisfa le condizioni tassativamente richieste dal citato art. 5,
comma 2".
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