Apprendistato professionalizzante e limitazioni quantitative

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito dell'Assovetro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale “il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso”. L’istante chiede, in particolare, se il numero massimo di apprendisti da assumere possa essere individuato anche riferendosi alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’impresa principale, alla quale altre imprese sono legate “da uno stretto collegamento, funzionale e produttivo”.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...Nell’ipotesi in esame tale necessità sembra dunque essere garantita giacché, pur a fronte di soggetti giuridici diversi, non può non avere una qualche incidenza l’identico assetto proprietario nonché lo stretto legame funzionale, organizzativo e commerciale tra le imprese in questione.

Del resto il Legislatore del 2003 sembra supportare tale impostazione proprio in quanto prevede che il rapporto apprendisti/lavoratori specializzati e qualificati debba essere verificato non più “presso l’azienda” – come previsto dall’art. 2 della L. n 25/1955 – ma “presso il datore di lavoro”, consentendo dunque il computo di lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista. La scelta interpretativa, peraltro, appare in linea con le nuove modalità di erogazione della formazione che – come chiarito già dalla circ. n. 40/2004 di questo Ministero – può essere impartita attraverso strumenti di e-learning, in quali evidentemente consentono una attività di “accompagnamento” in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto.
Nel nuovo quadro normativo, inoltre, le garanzie formative che il Legislatore ha introdotto – anche attraverso la previsione di cui all’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 – possono essere introdotte dalla stessa contrattazione collettiva alla quale, ai sensi dell’art. 49, comma 5 ter, è rimessa la possibilità, anche nell’ambito di singole realtà aziendali, di disciplinare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante. In tal senso, pertanto, le stesse parti sociali possono individuare forme di tutoraggio che prendano in considerazione assetti proprietari nonché legami funzionali, organizzativi e commerciali, come sopra descritti dall’interpellante, tali da consentire il rispetto delle finalità indicate".
 

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L'interpello

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