Indennità di trasferta contrattuali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 14 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito della Confartigianato, in merito alla possibilità per il datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti un’indennità di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, ma comunque non imponibile ai fini contributivi e fiscali in quanto compresa nei limiti di cui all’art. 51, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, concernente i criteri di determinazione, ai fini fiscali, del reddito da lavoro dipendente.
La risposta in sintesi:
"...In primo luogo, tale maggiorazione,
configurando una deroga in melius, non rinviene prima facie, sotto il profilo
lavoristico, argomentazioni contrarie alla sua ammissibilità, fatta
espressamente salva la piena osservanza del regime fiscale di cui all’art. 51
cit. (in ragione del quale le indennità convenute negli accordi aziendali non
devono configurare, per il relativo importo, una sottrazione al Fisco di quota
della retribuzione spettante al lavoratore), nonché delle procedure decisionali
di cui all’art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 318/1996 (conv. da L. n. 402/1996), che
nell’attribuire alla previsione contrattuale la determinazione degli elementi
della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali, impone alle parti
stipulanti di curare il deposito degli accordi collettivi relativi a tali
elementi presso la competente sede della Direzione provinciale del lavoro e
degli Enti previdenziali.
È poi opportuno evidenziare che la frazione di indennità di trasferta che eccede
ai fini IRPEF i limiti individuati nell’art. 51 del TUIR (quindi solo
l’eccedenza) ha natura retributiva; è ammissibile, quindi, la stipula di un
accordo collettivo aziendale per la corresponsione di una indennità di trasferta
superiore a quello previsto dalla contrattazione nazionale o territoriale; tale
importo tuttavia, ai fini dell’esenzione IRPEF, non dovrà superare i limiti
imposti dall’art. 51 del TUIR e l’accordo aziendale deve essere depositato
presso gli Enti preposti.
Per quanto concerne, inoltre, la
possibilità che una indennità di trasferta superiore a quella contrattuale sia
riconosciuta non a livello di contrattazione collettiva bensì in un accordo
individuale con singoli lavoratori, si ritiene che, in tale ipotesi, debba
applicarsi la disciplina concernente l’istituto del c.d. “superminimo
individuale” (eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari).
L’eccedenza rispetto all’importo di natura collettiva viene infatti considerata
alla stregua del c.d. “superminimo individuale” e quindi soggetta
all’imponibilità fiscale e contributiva.
In tale prospettiva, occorre richiamare la costante giurisprudenza di
legittimità che sottopone il superminimo al principio generale dell’assorbimento
nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, esclusi i casi in cui
la stessa disponga diversamente oppure le parti abbiano attribuito all’eccedenza
la natura di compenso speciale, sorretto da un autonomo titolo in quanto
strettamente collegato a particolari meriti o a speciale qualità o maggiore
onerosità delle mansioni svolte dal dipendente (es. maggiore disagio affrontato
per il viaggio necessario all’effettuazione della trasferta), “alla cui
dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è
tenuto lo stesso lavoratore” (Cass. Civ., sez. lavoro, 17 luglio 2008, n.
19750).
Si precisa al riguardo che, ai fini della validità del patto di conglobamento
del compenso per il lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria, è
tuttavia richiesto che risultino, in ogni caso, riconosciuti i diritti
inderogabili dei lavoratori e determinati i compensi per il lavoro ordinario e
straordinario, in modo da consentire il controllo giudiziale sull’effettivo
riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli per legge
o in virtù della contrattazione collettiva (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 12
novembre 2008, n. 27027).".
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