Responsabilità solidale negli appalti e rilascio del DURC
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 3 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito della Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.), in merito all’estensione dell’obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore – oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all’inadempimento contributivo o fiscale.
La risposta in sintesi:
"... Ciò premesso sembra potersi sostenere
che le obbligazioni solidali sopra descritte siano da riferirsi ai soli
trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima,
ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo. Restano in ogni caso
incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o
fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.
Sulle prime, infatti, sembra doversi ritenere sussistente il regime di
solidarietà, in quanto trattasi di somme dovute in stretto rapporto con gli
stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il valore
reale di quanto dovuto alle Amministrazioni.
A fronte di tale impostazione la medesima conclusione sembra doversi raggiungere
con riferimento anche alle c.d. sanzioni civili rispetto alle quali appare
evidente la natura risarcitoria.
Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori
non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà tra i componenti della
filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si pensi al
regime di solidarietà nell’ambito delle sanzioni amministrative dettato dalla L.
n. 689/1981). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla
ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là dove
le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della
P.A.
Per quanto attiene al secondo quesito, concernente il rilascio del Documento
Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) al debitore in solido, si precisa che il
D.M. 24 ottobre 2007, nell’Allegato A, elenca le disposizioni in materia di
tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al
rilascio del Documento escludendo le ipotesi esaminate.
Pertanto, per quanto dianzi esposto, atteso
che il DURC certifica la regolarità contributiva riconducibile all’unicità del
rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli
Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, così come peraltro
chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008, si ritiene che la posizione
debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisca il
rilascio del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente
responsabile”".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it