Società di lavoro interinale svizzera e attività in Italia
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 4 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per una società svizzera, in possesso dell’autorizzazione cantonale e federale ad operare come società di lavoro interinale, di essere iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003 al fine dello svolgimento della sua attività anche in Italia quale agenzia autorizzata alla somministrazione di lavoro.
La risposta in sintesi:
"... Ne discende quindi, in via generale,
che i Paesi firmatari dell’Accordo, con riferimento allo svolgimento
dell’attività di somministrazione di lavoro, sono soggetti alla disciplina
vigente nel relativo territorio ed in particolare che in Italia, ai sensi del
D.Lgs. n. 276/2003, sussiste l’impossibilità per le società di lavoro interinale
appartenenti a Paesi extracomunitari di esercitare nel territorio italiano
l’attività di somministrazione di lavoro e dunque di iscriversi all’apposito
Albo in quanto prive degli specifici requisiti richiesti dall’art. 5 del D.Lgs.
citato.
Si rappresenta, infine, che risulta non inerente ai fini dell’iscrizione
nell’Albo delle agenzie per il lavoro il riferimento dell’interpellante alle
decisioni n. 162/1996 e n. 181/2000 della Commissione Amministrativa per la
Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti, relative all’applicabilità del
Regolamento (CEE) n. 1408/1971 alla fattispecie del distacco del personale
all’estero.
Si evidenzia, infatti, che il Regolamento (CEE) n. 1408/1971 ha posto le basi
per la salvaguardia dei regimi previdenziali pubblici grazie alla previsione del
principio di territorialità dell’obbligo assicurativo ed ha, altresì, previsto
la deroga a tale principio in caso di distacco comunitario. Le due decisioni
della Commissione Amministrativa citate hanno confermato e disciplinato la
materia del distacco, utilizzabile nell’ambito di una prestazione transnazionale
di servizi dall’impresa stabilita nel territorio svizzero al fine di inviare
lavoratori nel territorio di uno Stato membro (si vedano in proposito le INPS
circ. n. 28/1998 e n. 173/2002), nulla disponendo in merito all’attività di
somministrazione di manodopera e al relativo regime autorizzatorio".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it