Indennità di rischio radiologico
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla applicabilità dell’aumento dell’indennità di rischio radiologico, previsto dall’art. 1, comma 2, della L. n. 460/1988, al personale medico e tecnico di radiologia appartenente alle amministrazioni pubbliche e private.
La risposta in sintesi:
"... Pertanto il riconoscimento del diritto
all’indennità in misura piena deve “passare” per il settore pubblico, fatta
eccezione per il personale tecnico di radiologia, attraverso il filtro degli
“organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendali in base alle
vigenti disposizioni”, al fine di verificare se il singolo dipendente sia, in
via di fatto, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio
radiologico, non solo sulla base della qualifica, ma dell’effettiva esposizione
a rischio da radiazione.
Nel settore privato il riconoscimento all’indennità sussiste per i lavoratori
che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto qualificato, ai sensi
del paragrafo 5 dell’Allegato III del D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm., sono
classificati in categoria A e quindi suscettibili di superare, in un anno
solare, il valore di 6 mSv di dose efficace.
La demarcazione posta dall’art. 61 del CCNL sanità privata tiene conto della
diversa frequenza di esposizione esistente fra personale esposto in categoria
“A” e “B” tenuto conto che la durata all’esposizione e le modalità lavorative
risultano fattori determinanti per la quantificazione del livello di dose
assorbito e quindi del livello di rischio espositivo.
Nel settore pubblico tale valutazione deve essere posta dagli organismi
individuati a norma dell’art. 5 del contratto collettivo nel rispetto dei
principi definiti dalla norma statale.
Pertanto l’indennità di rischio, che ha la
funzione di “indennizzare” i sanitari per il solo fatto di essere esposti in
modo continuativo al rischio da radiazioni, deve essere corrisposta al personale
che risulta esposto a rischio da radiazione e diversificata in termini monetari
come stabilito dall’art. 1, commi 2 e 3, della L. n. 460 che tiene conto della
diversa frequenza, tempo di esposizione e livello del conseguente assorbimento".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it