Modalità di fruizione della CIGO nel settore dell'edilizia e affini
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 26 del 5 luglio 2010, ha risposto ad un quesito dell'ANCE, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, in merito alle modalità di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria nel settore dell’edilizia e affini. Più in particolare gli interpellanti chiedono se sia possibile effettuare periodi di proroga a zero ore, secondo la normativa attualmente vigente per l’industria ex art. 6 della L. n. 164/1975 “che, peraltro, prevede la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 5 della medesima legge”.
La risposta in sintesi:
"...L’art. 1, comma 1, della L. n.
427/1975, recante norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione
speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini, stabilisce
espressamente che l’integrazione salariale è corrisposta fino ad un massimo di
tre mesi continuativi “prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di
riduzione dell’orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo di
complessivo di 12 mesi”.
Di contro, l’art. 6, comma 1, della L. n. 164/1975, recante norme in materia di
garanzia del salario nel settore delle imprese industriali, prevede che
l’integrazione è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi e
che “in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente
fino ad un massimo complessivo di 12 mesi”.
Sul punto occorre evidenziare che le norme in questione, peraltro ambedue
subordinate ad una eccezionalità degli eventi che giustificano la proroga della
Cassa Integrazione, sono dettate dalla medesima ratio e non sembra
pertanto giustificarsi una lettura restrittiva del complessivo quadro normativo
che ne risulta.
Più in particolare, anche sulla base di un principio di maggiore estensione
degli strumenti di tutela del reddito dei lavoratori, sembra potersi sostenere
che la più favorevole disposizione normativa di cui all’art. 6, comma 1, della
L. n. 164 citata – che non richiede, ai fini della proroga, necessariamente una
ripresa pur parziale dell’attività lavorativa – trova applicazione con
riferimento a tutte le imprese industriali, ivi comprese quelle del settore
edili e affini.
Quanto al secondo quesito, relativo al
criterio di calcolo della settimana integrabile, già l’INPS ha confermato, con
il messaggio n. 116/2009, che tali criteri possono essere applicati
all’edilizia, limitandoli però ai soli casi di richiesta di CIGO per riduzione
di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di
ordini, ovvero causali riconducibili alla crisi aziendale e contrazione del
ciclo produttivo.
Al riguardo sembra corretto ritenere rientranti nel criterio di calcolo de
quo anche le ipotesi di sospensione legate ad eventi metereologici, che in
edilizia sono peraltro maggiormente ricorrenti; ciò sia perché una diversa
soluzione non sembrerebbe in effetti sorretta da alcuna giustificazione
normativa, sia per ragioni di uniformità dell’azione amministrativa alla quale
deve pertanto potersi garantire l’utilizzo di un’unica tipologia di “contatore”
delle settimane di Cassa Integrazione.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it