Privacy e tesserino di riconoscimento
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 41 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito della ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), in merito alla compatibilità dei dati presenti sul tesserino di riconoscimento del personale edile e la normativa sulla privacy.
La risposta in sintesi:
".... Pertanto, la indicazione
contenuta nella circolare ministeriale – che, peraltro, ha solamente esplicitato
il concetto di “generalità del lavoratore” senza apportare alcuna indebita
integrazione concettuale e terminologica del precetto legislativo – risulta
essere sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del
trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati (v. art. 11, comma 1,
lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003).
Oltre a ciò, si consideri anche la necessità di leggere la norma de quo in
correlazione con quanto sancito dal successivo comma 4: "i datori di lavoro con
meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3
mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”. Il
Registro di cantiere di cui all’art. 36 bis, comma 4, del D.L. n. 223/2006 –
vidimato dalla competente D.P.L. e da tenersi sul luogo di lavoro – è
strutturato sul modello del “vecchio” libro di matricola. Infatti sullo stesso
dovranno essere trascritti gli estremi (id est i dati anagrafici) del personale
giornalmente impiegato in cantiere e ciò al fine di soddisfare, se pur in altro
modo, il contenuto precettivo di cui al precedente comma 3 dell’art. 36 bis.".
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