Contratto di solidarietà espansivo e contributo dovuto dal datore di lavoro
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 42 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla interpretazione dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984 recante “Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali”, con riguardo alle specifiche voci che costituiscono la retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria sulle quali calcolare il contributo, posto a carico dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, dovuto a favore dei datori di lavoro che attivano il contratto di solidarietà espansivo.
La risposta in sintesi:
".... In risposta al quesito proposto
si ritiene che, stante il carattere della stabilità che le connota, la paga base
o minimo contrattuale (ossia l’ammontare della retribuzione determinata dal
contratto collettivo a seconda della categoria e qualifica attribuite al
lavoratore) e l’indennità di contingenza (ossia l’importo che ha la funzione di
adeguare la retribuzione agli aumenti del costo della vita, inglobato da molti
contratti nella paga base) siano sicuramente computabili ai fini del calcolo
de quo.
Considerazioni specifiche vanno poi svolte con riferimento ad ulteriori elementi
della retribuzione che possono essere presi in considerazione per individuare la
base retributiva su cui calcolare il contributo.
Viene in rilievo in tal senso, innanzitutto, il c.d. terzo elemento distinto
dalla retribuzione (E.D.R.) che è stato introdotto dal Protocollo di Intesa del
31 luglio 1992 allo scopo di compensare il mancato adeguamento dei salari in
seguito all’abolizione del meccanismo della “scala mobile.”
Occorre, inoltre, prendere in esame gli scatti di anzianità che rappresentano
gli importi corrisposti in conseguenza dell’anzianità di servizio maturata dal
lavoratore presso una medesima azienda (secondo importi e numero massimo di
scatti previsti dai singoli CCNL).
Ulteriori elementi, derivanti dalla contrattazione collettiva, come la 13° e la
14° mensilità, l’indennità di cassa o l’indennità sostitutiva della mensa,
concorrono anch’essi a costituire la retribuzione lorda del dipendente.
Considerata la ratio del contratto di solidarietà espansivo e ritenuto
che il “terzo elemento distinto dalla retribuzione” (E.D.R.), nonché gli scatti
di anzianità e la 13° o la 14° mensilità rappresentano emolumenti corrisposti al
lavoratore con cadenza periodica in conseguenza dello svolgimento del rapporto
di lavoro e risultano, pertanto, caratterizzati dalla stabilità dell’erogazione
– al pari della paga base e dell’indennità di contingenza – si ritiene che dette
voci retributive facciano parte della retribuzione lorda prevista dal contratto
collettivo di categoria per il calcolo del contributo a favore del datore di
lavoro che applica il contratto di solidarietà espansivo.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it