Accantonamento TFR
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 43 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito della FIALC-CISAL – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Chimici, in merito all’interpretazione della norma di cui all’art. 2120 c.c., relativamente agli elementi retributivi che compongono la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto, in presenza di specifiche determinazioni ad opera dei contratti collettivi nazionali applicati dalle aziende.
La risposta in sintesi:
".... Premesso quanto sopra, ove il contratto collettivo nazionale preveda deroghe al principio sopra richiamato della onnicomprensività delle somme ai fini del calcolo del TFR ed il medesimo venga applicato dal datore di lavoro – espressamente o tacitamente, anche solo nella sua parte normativa – ovvero questi sia iscritto all’organizzazione stipulante, lo stesso sarà obbligato a rispettarne il contenuto nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, in virtù dei noti principi giurisprudenziali in materia (cfr. Cass. civ., SS.UU, 26 marzo 1997, n. 2665; Cass. civ. 23 aprile 1999, n. 4070; Cass. civ. 14 aprile 2001, n. 5596).".
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