Retribuzione lavoratori in part-time verticale
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 45 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito dell'AVIA (Assistenti di Volo Italiani ed Associati), in merito all’applicabilità dell’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, relativamente alla modalità del corresponsione della retribuzione ai lavoratori con tipologia di contratto di lavoro part-time verticale, con particolare riferimento alla corresponsione della retribuzione variabile.
La risposta in sintesi:
".... Per quanto concerne il
trattamento economico, infatti, egli ha diritto alla stessa retribuzione oraria
del lavoratore a tempo pieno, sebbene la retribuzione, l’importo dei trattamenti
economici per malattia, infortunio e maternità debbano calcolarsi in misura
proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non
stabiliscano che il calcolo debba essere effettuato in modo più che
proporzionale.
Con riferimento al trattamento normativo, è previsto che ai lavoratori part-time
sia riservato lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno
relativamente alla durata del periodo di ferie annuali, a quella per il congedo
di maternità e parentale, nonché per il trattamento della malattia,
dell’infortunio, ecc.
In ordine al tempo di corresponsione della retribuzione, in linea generale, si
ritiene che la stessa debba essere erogata al lavoratore alla scadenza
contrattualmente prevista. Pertanto se il lavoratore a tempo pieno percepisce la
retribuzione (fissa e variabile) in un’unica soluzione con cadenza mensile,
eguale trattamento, in linea di massima, deve essere riservato ai lavoratori in
part-time, che dovranno ricevere, anche essi con cadenza mensile, la
retribuzione fissa e la retribuzione variabile legata alle sole prestazioni rese
nel mese di riferimento. Nel caso specifico degli assistenti di volo ci si dovrà
attenere, in linea di massima, agli stessi criteri adottati per il pagamento
della parte variabile della retribuzione erogata all’assistente di volo a tempo
pieno ma ciò non esclude che si tenga anche conto delle specificità derivanti
dai cicli di attività osservati dai lavoratori a part-time. Va inoltre
sottolineato che è sempre possibile, da parte della contrattazione collettiva,
introdurre diverse modalità di corresponsione della retribuzione variabile che
tenga conto delle specificità proprie della prestazione lavorativa resa in forza
di un contratto part-time verticale.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it