Modalità assunzione soggetti riservatari ex art. 18, comma 2, L. n. 68/99
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 47 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, in merito alla possibilità di assumere i soggetti riservatari di cui al comma 2, dell’art. 18, della L. n. 68/1999 anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell’art. 11, della stessa L. n. 68/1999.
La risposta in sintesi:
".... In proposito si evidenzia che le
convenzioni ex art. 11 cit. costituiscono strumenti d’inserimento mirato,
riservati esclusivamente ai soggetti disabili. Infatti, la previsione normativa
prevede che “al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli
uffici competenti (…) possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni
aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge”.
Ne consegue che l’istituto delle convenzioni ex art. 11, 12, 12 bis della L. n.
68/1999, rispondente alle specifiche esigenze d’inserimento graduale e
personalizzato, può essere utilizzato ai fini dell’adempimento dell’obbligo di
assunzione dei soli soggetti disabili, in senso stretto, ai sensi dell’art. 3
della stessa Legge e pertanto non sembra possa essere utilizzato a fini diversi,
quale l’assunzione dei soggetti indicati al comma 2, dell’art. 18, della L. n.
68/1999.".
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