Modalità assunzione soggetti riservatari ex art. 18, comma 2, L. n. 68/99

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 47 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, in merito alla possibilità di assumere i soggetti riservatari di cui al comma 2, dell’art. 18, della L. n. 68/1999 anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell’art. 11, della stessa L. n. 68/1999.

 

La risposta in sintesi:

 

".... In proposito si evidenzia che le convenzioni ex art. 11 cit. costituiscono strumenti d’inserimento mirato, riservati esclusivamente ai soggetti disabili. Infatti, la previsione normativa prevede che “al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti (…) possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge”.
Ne consegue che l’istituto delle convenzioni ex art. 11, 12, 12 bis della L. n. 68/1999, rispondente alle specifiche esigenze d’inserimento graduale e personalizzato, può essere utilizzato ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assunzione dei soli soggetti disabili, in senso stretto, ai sensi dell’art. 3 della stessa Legge e pertanto non sembra possa essere utilizzato a fini diversi, quale l’assunzione dei soggetti indicati al comma 2, dell’art. 18, della L. n. 68/1999.".

 

Invia la pagina ad un amico             Stampa la notizia    Chiudi la finestra

L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it