Applicabilità ai soggetti non imprenditori di alcune norme in materia di lavoro
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 14 del 7 giugno 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla problematica concernente l’applicabilità ad alcune categorie di soggetti tra i quali le ambasciate, i gruppi parlamentari, i partiti politici e le associazioni per la protezione degli animali, di tre diverse normative:
- il D.L. n. 93/2008 e la
L. n. 122/2010, per quanto attiene in
particolare alle disposizioni sulla detassazione dei premi e degli straordinari;
- gli artt. 54 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, afferenti al contratto di inserimento;
- il D.M. n. 19/2010, in ordine agli incentivi per assunzioni a tempo
indeterminato di giovani genitori.
La risposta in sintesi:
"... Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la normativa in esame non trovi applicazione nei riguardi dei partiti politici e alle associazioni per la protezione degli animali, in quanto le indicate categorie non svolgono un’attività economica nei termini innanzi chiariti.
In relazione alla possibilità per i
soggetti sopra menzionati – partiti politici, associazioni per la protezione
degli animali, ambasciate e gruppi parlamentari – di utilizzare lo strumento del
contratto di inserimento ex artt. 54 e ss.,
D.Lgs. n. 276/2003, si sottolinea
che gli stessi non rientrano nelle categorie contemplate dal comma 2 dell’art.
54, quali eventuali datori di lavoro legittimati all’attivazione della suddetta
tipologia contrattuale, né tantomeno sembrerebbero ad esse assimilabili.
Nello specifico non appare possibile l’applicazione di tale tipologia
contrattuale nell’ambito dei partiti politici in quanto non riconducibili alle
categorie individuate alle lettere c), d) e f) del citato art. 54,
D.Lgs. n. 276/2003 (associazioni socio culturali, fondazioni e associazioni di categoria).
Si precisa, infatti, che ai sensi dell’art. 49 Cost. funzione principale del partito politico è quella di perseguire interessi di carattere generale piuttosto che di specifiche categorie.
Con riferimento invece alle associazioni a
scopo di protezione degli animali, si ritiene che quest’ultime possano stipulare
contratti di inserimento esclusivamente qualora rientrino nell’ambito delle
associazioni socio-culturali o di categoria ovvero siano qualificabili in
termini di impresa sociale, secondo la disciplina dettata dal
D.Lgs. n.
155/2006.
In ordine all’ultima problematica sollevata, si ritiene che non
possa essere riconosciuta né alle ambasciate né ai gruppi parlamentari
l’estensione dell’incentivo previsto dal D.M. n. 19/2010 per le assunzioni a
tempo indeterminato di giovani genitori in quanto, come chiarito dalla circolare
Inps n. 115/2011, tra i datori di lavoro beneficiari sono annoverate le imprese
private e le società cooperative, nonché le imprese sociali, risultando invece
esclusi gli enti pubblici economici e non economici e i datori di lavoro non
qualificabili come imprenditori “ai sensi del codice civile”.
Analogamente vanno esclusi i partiti
politici, non essendo inquadrabili né all’interno della categoria delle imprese
private, né tantomeno in quella delle imprese sociali di cui al
D.Lgs. n.
155/2006.
Diversamente, le associazioni per la protezione degli animali,
nella misura in cui effettivamente abbiano acquisito la qualifica di impresa
sociale ai sensi del D.Lgs. da ultimo citato,
ricorrendone i presupposti
indicati dalla legge stessa, possono considerarsi beneficiarie delle
agevolazioni contemplate dal Decreto in esame, così come ribadito dalla
circolare INPS di cui sopra. In ogni caso, appare sempre opportuno accertare se
dette associazioni risultino iscritte o meno nell’apposita sezione speciale per
le imprese ex artt. 5, comma 2, e 6, comma 1,
D.Lgs. n.
155/2006.".
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