Mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa neve
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 del 7 giugno 2012, ha risposto ad un quesito dell'Unione Generale del Lavoro – Federazione Nazionale Sanità, in merito alla problematica concernente l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro – "causa neve" – nell'ambito territoriale di Roma Capitale e delle altre province del Lazio.
La risposta in sintesi:
"... Alla luce delle osservazioni sopra svolte ed in linea con i principi codicistici che presiedono le obbligazioni contrattuali, si ritiene che in tali fattispecie l’impossibilità sopravvenuta liberi entrambi i contraenti: il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall’obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme, tuttavia, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che, generalmente, contemplano la possibilità per il lavoratore di fruire di titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it