Limitazioni al lavoro notturno
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 8 agosto 2008, ha risposto ad un quesito del S.U.L.T. (Sindacato Unitario Lavoratori dei Trasporti Comparto Trasporto Aereo), in merito alla limitazione all’adibizione al lavoro notturno prevista dall’art. 11, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 66/2003, nelle ipotesi contemplate dalla L. n. 54/2006 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”):
La risposta in sintesi:
".... occorre sottolineare che l’art.
11, comma 2, lett. b),
D.Lgs n.
66/2003 tutela l’effettiva cura del minore di anni dodici da parte del
genitore che conviva col suddetto minore. Pertanto, qualora il giudice abbia
disposto che il minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori,
questi ultimi potranno beneficiare di tale esenzione nel periodo in cui
dimostrino al proprio datore di lavoro di convivere con il minore.
La prova della convivenza può essere facilmente raggiunta esibendo copia del
dispositivo della sentenza di affidamento congiunto al datore di lavoro il
quale, nel rispetto dei diritti sanciti dal
D.Lgs. n. 196/2003, ne prende atto e modifica la propria organizzazione del
lavoro notturno.
Peraltro, tale onere probatorio sarà di facile assolvimento per il lavoratore,
in quanto le sentenze in materia decretano le modalità, anche temporali,
attraverso le quali può esplicarsi l’affidamento congiunto.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it