Tirocini di formazione ed orientamento
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 8 agosto 2008, ha risposto ad un quesito dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 7 lett. d) del D.M. n. 142/1998 in materia di tirocini formativi e di orientamento:
La risposta in sintesi:
".... Proprio in considerazione della
centralità del progetto formativo e di orientamento si ritiene che nulla osta a
che il soggetto espleti un periodo di tirocinio della durata di dodici o
ventiquattro mesi in qualità di studente universitario ed un ulteriore periodo
in qualità di laureato, purché il progetto allegato alla convenzione sia diverso
per ciascun percorso formativo.
Con riferimento al secondo quesito, relativo all’interpretazione del termine dei
diciotto mesi successivi alla conclusione degli studi entro il quale concludere
o iniziare il periodo di tirocinio, atteso lo spirito della legge, si ritiene
che il termine in questione debba essere quello entro il quale dare inizio al
tirocinio e non quello entro il quale completarlo.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it