Collocamento obbligatorio e obbligo di riserva per gli istituti religiosi
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 8 agosto 2008, ha risposto ad un quesito della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), in merito alla portata della disposizione di cui all’art. 2, comma 6, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili) la quale prevede che per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva per l’inserimento e l’integrazione dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1 lett. a), L. n. 68/1999 si calcola, successivamente alla verifica della possibilità di collocamento mirato di cui all’art. 2 della L. n. 68/1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 3, comma 3, L. n. 68/1999).:
La risposta in sintesi:
".... Con riguardo, pertanto, agli
enti e alle associazioni di arte e cultura, nonché agli istituti scolastici
religiosi, dovrà prendersi in considerazione, ai fini della quota di riserva, il
personale, operaio o impiegatizio, il quale svolge tutti quei compiti e quelle
funzioni preparatorie e serventi necessari al perseguimento dello scopo precipuo
per il quale l’organismo è stato costituito.
Trattandosi, nel caso di specie, di una istituzione scolastica religiosa, appare
dunque corretto il computo, ai fini del collocamento obbligatorio, del personale
docente, con esclusione di quanti esercitano le funzioni di culto costituenti
diretta ed immediata espressione delle finalità proprie dell’istituto religioso.
Con ulteriore e diverso quesito, vengono inoltre chiesti chiarimenti in merito
all’organo cui è demandato il compito di effettuare il giudizio di idoneità allo
svolgimento delle mansioni di un lavoratore disabile.
Al riguardo va chiarito che in via generale il datore di lavoro, secondo quanto
previsto dall’art. 18, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, nell’affidare i
compiti ai lavoratori, deve “tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
Si precisa tuttavia che il giudizio di idoneità alla mansione specifica cui
adibire il lavoratore, in caso di mansioni soggette a sorveglianza sanitaria, è
espresso dal medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche
previste dalla stessa sorveglianza sanitaria, così come del resto disposto
dall’art. 41, comma 6, del citato D.Lgs. n. 81/2008.
Diverso è invece il caso di un disabile assunto secondo le modalità del
collocamento obbligatorio, per il quale, in costanza di rapporto di lavoro, si
chieda di verificare se, in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di
significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, le mansioni a lui
affidate siano o meno compatibili con il proprio stato di salute.
In tale ipotesi, invero, occorre richiamare l’art. 10 della L. n. 68/1999 e
l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 13 gennaio 2000 che individuano, quale organo
competente a svolgere i necessari accertamenti sanitari nei confronti degli
invalidi civili di cui all’art. 1, comma 1 lett. a), L. 68/1999, la commissione
di cui all’art. 4 della L. n. 104/1992, ossia la commissione medica collegiale
istituita presso le Aziende Sanitarie Locali integrata da un operatore sociale e
da un esperto nelle patologie da esaminare. Detta commissione accerta, per
l’appunto, le condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema
per l’inserimento lavorativo dei disabili ed esercita, inoltre, le visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all’art.
1, comma 4, L. n. 68/1999.
È doveroso, infine, precisare che nei casi di invalidi del lavoro (art. 1, comma
1 lett. b, L. n. 68/1999) o di invalidi di guerra e per servizio (art. 1, comma
1 lett. d, L. n. 68/1999), il controllo della sussistenza e della permanenza
dello stato invalidante è esercitato rispettivamente dall’INAIL (così come
stabilito dalla circolare 10 luglio 2001 n. 66 di questo Ministero) e dalle
commissioni mediche ospedaliere di cui al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e successive
modifiche..".
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