Proroga astensione obbligatoria in caso di lavoratrice addetta al trasporto

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 8 agosto 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro, in merito all'astensione dal lavoro della lavoratrice madre impegnata in attività di trasporto e sollevamento pesi. Nello specifico si chiede cosa debba intendersi per “attività di trasporto e sollevamento pesi” al fine della proroga dell’astensione obbligatoria e se, autonomamente, la Direzione provinciale del lavoro possa negare detta proroga senza tener conto della valutazione dei rischi già prevista dal D.Lgs. n. 626/1994 e senza il parere della locale ASL”:

 

La risposta in sintesi:

 

".... nei casi in cui il datore di lavoro valuti la sussistenza di rischi per la salute e la sicurezza della lavoratrice madre addetta ad attività di trasporto e sollevamento pesi e non possa destinarla ad altre mansioni, ai sensi degli artt. 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001, il S.I.L. competente per territorio potrà disporre l’interdizione dal lavoro della lavoratrice madre.
Come già chiarito con circolare ministeriale n. 28/1998 l’intervento del Servizio Ispezione Lavoro risponde ad un’esigenza di tutela della lavoratrice madre attraverso valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione aziendale, che il suddetto SIL svolge direttamente. Resta inteso che ove un accertamento medico risultasse necessario, l’Ispettorato del lavoro potrà rivolgersi ai servizi delle aziende sanitarie.
La verifica di tale ipotesi, al fine della proroga dell’astensione, può prescindere dal documento di valutazione dei rischi che comunque l’ispettore ha facoltà di esaminare mentre, nei casi in cui il SIL necessiti di una valutazione sanitaria, questa costituirà uno dei fondamenti su cui concedere l’astensione, insieme alla verifica della circostanza che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.".

 

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L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it