Lavoro accessorio nell'ambito delle scuole materne private
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 40 del 5 novembre 2010, ha risposto ad un quesito della F.I.M.S. (Federazione Italiana delle Scuole Materne), in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all’interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.
La risposta in sintesi:
"...Si
ritiene che la problematica sollevata da codesta Federazione possa trovare
soluzione già nel testo di cui all’art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, da
ultimo modificato dalla Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009).
Infatti, secondo l’articolato normativo, possono tra l’altro essere assunti con
contratto di lavoro occasionale accessorio “nell’ambito di qualsiasi settore
produttivo” e dunque anche all’interno di scuole materne parificate:
- giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università (v.
in proposito INPS circ. n. 88/2009 e circ. n. 17/2010); per periodi di vacanza,
come precisato dall’INPS con circ. n. 104/2008, devono intendersi: le “vacanze
natalizie” ovvero il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; le “vacanze
pasquali” ovvero il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì
successivo il lunedì dell’Angelo; le “vacanze estive” ovvero i giorni compresi
dal 1° giugno al 30 settembre. In tali casi, peraltro, il Legislatore evidenzia
espressamente la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito di
“scuole e le università”;
- pensionati;
- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito,
compatibilmente con quanto stabilito dall' art. 19, comma. 10, del D.L. n.
185/2008, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno
al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o un
percorso di riqualificazione professionale. Tali soggetti vanno individuati nei
percettori di prestazioni di integrazione salariale e nei percettori di
prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione, quali disoccupazione
ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili;
- prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con
esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di
lavoro titolare del contratto a tempo parziale).
Ciò premesso, nell’ambito dei casi indicati e nei limiti di reddito previsti in
via generale dal Legislatore, è dunque possibile l’utilizzo del lavoro
accessorio anche da parte di scuole materne private per la temporanea
sostituzione del personale insegnante. Resta fermo, evidentemente, l’obbligo del
possesso di eventuali titoli abilitativi previsti dalla disciplina di settore.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it