Collocamento obbligatorio - computo del personale dipendente del settore assicurativo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 41 del 5 novembre 2010, ha risposto ad un quesito dell'ANIA, (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui gli artt. 3 e 11 della L. n. 68/1999, recante norme sul collocamento obbligatorio. In particolare, l’istante chiede se sia possibile escludere, in tutto o in parte, dal computo della base occupazionale, ai fini del calcolo della quota di riserva ex art. 3 sopra citato, il personale dipendente non dirigente, appartenente alla categoria dei “produttori” del settore assicurativo.
La risposta in sintesi:
"...Alla
luce di quanto sopra, in risposta al quesito avanzato, il personale dipendente
con la qualifica di produttore del settore assicurativo, non può essere escluso
dalla base di computo di cui all’art. 4, salvo i casi di assunzione mediante
l’utilizzo delle tipologie contrattuali tassativamente indicate dalla legge.
Si ritiene, tuttavia, che al fine di ottemperare agli obblighi del collocamento
mirato nel suddetto contesto produttivo sia comunque possibile stipulare con gli
Uffici competenti, su base provinciale, le convenzioni di cui agli artt. 11 e
ss. della
L. n.
68/1999, considerate strumento maggiormente idoneo a perseguire la finalità
previste dalla legge.
È opportuno sottolineare che il contenuto delle convenzioni, volte alla
progressiva copertura della quota di riserva, deve prevedere una durata legata
ad una serie di parametri. Tra questi rientra in primo luogo la valutazione da
parte del datore di lavoro della possibile occupabilità del soggetto
diversamente abile in attività di tirocinio, di orientamento e di formazione
territoriale (v. Conferenza Unificata - Linee programmatiche per la stipula
delle convenzioni - seduta del 22-02- 2001).
Per quanto concerne l’eventuale fruibilità dell'esonero parziale di cui all’art.
5, comma 3, si evidenzia che il suddetto esonero, disciplinato dal D.M. n.
357/2000, si configura come uno strumento meramente residuale rispetto alle
diverse possibilità di avviamento al lavoro offerte dalla
L. n.
68/1999. La concessione di tale istituto risulta, peraltro, condizionata
dalla sussistenza in concreto di almeno una delle tre caratteristiche, di cui
all’art. 3 D.M., rappresentate dalla “particolarità, faticosità o pericolosità
dell’attività lavorativa svolta”.
Inoltre, relativamente alla corretta interpretazione da attribuire al requisito
della “particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal
datore di lavoro richiedente l'esonero parziale” ex art. 5, comma 3,
L. n.
68/1999, si sottolinea che la valutazione della stessa, di competenza del
singolo Servizio provinciale, deve adeguatamente tener conto della situazione
organizzativa del datore di lavoro e del tipo di attività lavorativa svolta.".
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