Archiviazione elettronica dei documenti di lavoro
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 febbraio 2007, ad un interpello dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena, in merito all'archiviazione elettronica dei documenti di lavoro, si è così espressa:
"....Dal quadro normativo vigente, in
particolare dalle previsioni del
D.P.R. 20 aprile 1994 n. 350 e le relative disposizioni esplicative
(circolare n. 109/1994) nonché da quanto disposto dal
T.U. 445/2000, si ricava la facoltà dei datori di lavoro di tenere i libri
di matricola e paga mediante sistemi elettronici, magnetici o informatici che
garantiscano l’inalterabilità e la consultabilità degli stessi. Si è attribuita
perciò validità, a tutti gli effetti di legge, ad atti, dati e documenti formati
dalla P.A. e dai privati, alla loro archiviazione e trasmissione, con strumenti
informatici e telematici.
L’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (ora Centro
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) ha dettato – da
ultimo con deliberazione 19 febbraio 2004 – le relative regole tecniche per la
riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire
la conformità dei documenti agli originali. In base alle regole predette,
infatti, opera un determinato meccanismo che si compone delle fasi di
registrazione, di apposizione della firma digitale e di una marca temporale, di
autenticazione da parte di un organo certificatore e di controllo da parte degli
organi di verifica. Le procedure proposte dall’AIPA, pertanto, si presentano
idonee ad assicurare il rispetto della legislazione relativa ai documenti di
lavoro mediante tale sistema. Il documento informatico così formato,
soddisfacendo, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 445/2000, il requisito della
forma scritta, consente di omettere il trasferimento dei dati su supporto
cartaceo.
Si ribadisce, come già precisato con
circolare n. 33/2003, che fino alla predisposizione degli strumenti tecnico
informatici necessari per l’attivazione del predetto meccanismo, i soggetti che
effettuano la tenuta dei libri mediante strumenti informatici ex art. 2
D.P.R. 20 aprile 1994 n. 350, garantendo l’inalterabilità (impossibilità di
manomissione e di cancellazione accidentale, inattaccabilità da virus e da
usura) e la consultabilità in ogni momento, potranno continuare ad utilizzare
validamente tale sistema di tenuta, continuando tuttavia a trasferire i dati con
cadenza mensile su supporto cartaceo.".
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