Deroghe ai limiti del lavoro straordinario
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 febbraio 2006, a tre interpelli dal Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna - AUSL di Imola (BO), in materia di lavoro straordinario, si è così espressa:
1. quesito:
le ore straordinarie rese a seguito di chiamata per il servizio di pronta disponibilità possano costituire una deroga ai limiti fissati, ai sensi dell’art. 5 co. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 66/2003, nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori.
risposta:
si osserva che il servizio di pronta
disponibilità “in particolari settori critici e ad alta specializzazione di
attività (blocco operatorio, dipartimento di emergenza/urgenza…)” è volto a
sopperire ad attività non prevedibili e ad evitare un pericolo grave ed
immediato e pertanto le relative ore di straordinario sembrano potersi
effettuare in deroga al limite legale delle 250 ore annue.
A tal proposito occorre puntualizzare che le ore di lavoro straordinario rese
nelle citate situazioni vanno più opportunamente ricondotte ai casi previsti
dall’art. 5 co.4 lett. b) anziché lett. a) del citato decreto legislativo (“casi
di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro
straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno
alle persone o alla produzione”).
2. quesito:
le ore straordinarie effettuate per formazione ed aggiornamento possano costituire un’ulteriore deroga ai limiti fissati dall’art. 5 co. 4 lett. c) del citato D. Lgs. n. 66/2003, per eventi particolari collegati all’attività produttiva.
risposta:
nel caso di specie, l’attività di aggiornamento e formazione professionale costituisce un obbligo del datore di lavoro contrattualmente determinato (art. 20 CCNL comparto sanità del 2004), ai fini della computabilità di tale attività nei limiti di cui all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, si evidenzia che tale scelta compete alla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso articolo ("salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso…").
3. quesito:
il personale direttivo appartenente alle categorie D e DS, nonché il personale con qualifica dirigenziale del comparto sanità possano essere ricondotti al regime derogatorio previsto dall’art. 17 co.5 del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di riposo giornaliero, pausa, lavoro notturno e durata massima settimanale.
risposta:
l’operatività dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 presuppone che, a causa delle caratteristiche peculiari dell’attività esercitata, la durata dell’orario di lavoro non risulti quantificata né predeterminabile, ovvero la sua determinazione sia rimessa al lavoratore. Nel caso prospettato il CCNL di riferimento prevede una durata determinata delle prestazioni per la totalità delle categorie dei lavoratori citati (D, DS ed il personale con qualifica dirigenziale), pertanto detto personale non sembra rientrare nel regime derogatorio previsto dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 in regione delle esplicite previsioni della contrattazione collettiva di settore.
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