Apprendistato - formazione interna e contratti in essere
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 2 del 6 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito della Associazione Bancaria Italiana (ABI), in merito alla possibilità di applicare il disposto dell’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003 – recentemente introdotto dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) – anche con riferimento ai rapporti di apprendistato in essere e sorti sulla base della diversa disciplina contenuta nel comma 5 o 5 bis dello stesso art. 49.
La risposta in sintesi:
".... Nel considerare dunque ammissibile la scelta di modificare il piano formativo del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto inizialmente, applicando le nuove disposizioni previste dall’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, va tuttavia raccomandata la massima attenzione nel valutare l’incidenza della formazione già effettuata dall’apprendista in ordine sia alla qualità che alla quantità di formazione che lo stesso andrà a svolgere secondo i nuovi percorsi di cui al citato comma 5 ter. Si raccomanda, in particolare, una valutazione che esuli da logiche di mero “calcolo matematico” circa le ore di formazione già effettuate – ancor più laddove la formazione esclusivamente aziendale sia quantitativamente inferiore alle 120 ore previste inizialmente – e garantisca invece l’effettivo “apprendimento” del lavoratore delle materie oggetto del PFI.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it