Denuncia malattia professionale

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 5 del 6 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito della Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in ordine all’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, nella misura determinata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, a carico del datore di lavoro in caso di trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale esplicitamente richiestagli dall’Istituto assicuratore, a seguito di “presentazione diretta” del relativo certificato medico da parte dell’assicurato all’Ente.

 

La risposta in sintesi:

 

".... Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che la sanzione prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, possa trovare applicazione anche in caso di presentazione tardiva, da parte del datore di lavoro, della denuncia di malattia professionale richiesta dall’Istituto assicuratore, sempre che – come già precisato – l’Istituto stesso abbia trasmesso al datore unitamente alla richiesta di denuncia copia della certificazione medica di cui all’art. 53.".

 

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L'interpello

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