Doppia attività lavorativa da parte di un agrotecnico laureato e regime previdenziale
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9 dell'8 marzo 2011, ha risposto ad un quesito del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in merito al regime previdenziale applicabile alla figura professionale dell’agrotecnico laureato che svolga, oltre all’attività libero professionale, in via prevalente, un’altra attività di tipo autonomo.
La risposta in sintesi:
"...Lo svolgimento di un’attività
secondaria rispetto ad un’attività espletata in via principale dall’agrotecnico
può comportare l’obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell’INPS, di
cui all’art. 2, comma 26,
Legge n. 335/1995, ovvero l’imputazione del reddito
nell’ambito della gestione separata presso l’ENPAIA, di cui al regolamento del
medesimo Ente entrato in vigore dal 1° gennaio 2009.
L’elemento che discrimina l’iscrizione presso l’una o l’altra gestione separata
è il tipo di attività che viene svolta in via secondaria: se riguarda
un’attività per il cui esercizio è prevista l’iscrizione presso l’apposito albo
degli agrotecnici di cui all’art. 11 sopra richiamato, ovvero se concerne
un’attività diversa, per la quale non è richiesto l’obbligo di iscrizione presso
il suddetto albo.
Nel caso in cui il reddito derivi dallo svolgimento di un’attività rientrante
nella norma di cui all’art. 11 citato, il medesimo andrà a confluire nella
gestione separata presso l’ENPAIA, con aumento del relativo montante
contributivo ai fini previdenziali."
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it