Benefici contributivi per assunzione di lavoratori in mobilità
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 dell'8 marzo 2011, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, in merito alla cumulabilità dei benefici riconosciuti dalle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2 e 25, comma 9, L. n. 223/1991, in relazione alla diversa durata del periodo totale di godimento degli stessi.
La risposta in sintesi:
"...Nell'evidenziare, da ultimo, che la dizione letterale della norma di cui all’art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991 pone esclusivamente un limite massimo di durata del beneficio (“dodici mesi”, salvo successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato) e nel ribadire quanto già indicato dall’INPS con messaggio n. 199, non può che rimettersi all’imprenditore la scelta se fruire delle agevolazioni di cui all’art. 25 o di cui all’art. 8 citati, con eventuale impossibilità, in quest’ultimo caso, di fruire nuovamente dei benefici in questione in caso di una successiva nuova “assunzione” del medesimo lavoratore direttamente a tempo indeterminato."
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