Obbligo contributivo lavoratori a progetto non residenti in Italia

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 12 dell'8 marzo 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito agli obblighi contributivi per i collaboratori a progetto che non risiedono in Italia. In particolare si chiede se:

  1. l’onere del versamento contributivo sia a carico del datore di lavoro o del collaboratore;

  2. gli organi competenti dello Stato membro possano agire direttamente dei confronti del committente italiano per i versamenti contributivi dovuti;

  3. nell’ipotesi di lavoratore autonomo residente in uno Stato membro e tenuto al versamento contributivo presso l’INPS, il relativo obbligo ricada anche sul committente;

  4. vi sia la possibilità di stipulare un’apposita convenzione a livello centrale tra l’INPS e gli Enti competenti dello Stato membro per disciplinare le modalità di versamento dei contributi eventualmente dovuti da parte del committente italiano.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...Alla luce delle disposizioni sopra citate è possibile fornire le risposte ai quesiti prospettati dall’interpellante nei seguenti termini:

  1. l’onere del versamento contributivo, nel caso di collaborazioni a progetto, è a carico del datore di lavoro, salvo accordo contrario tra le parti, ai sensi dell’art. 21 del regolamento di applicazione;

  2. il recupero di contributi dovuti ad uno Stato membro può essere effettuato dall’istituzione corrispondente di altro Stato membro secondo le procedure seguite da quest’ultimo (art. 84 del regolamento di base);

  3. nel caso in cui al lavoratore comunitario sia applicabile la legislazione italiana, le parti dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste da questa stessa legislazione con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato;

  4. la possibilità di stipulare convenzioni a livello centrale tra INPS e istituzioni competenti degli Stati membri rientra nelle valutazioni dell’Istituto e come tale non può formare oggetto di interpello."

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L'interpello

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