Contributi a casse di assistenza sanitaria con fine esclusivamente assistenziale, esclusione base imponibile

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 14 dell'8 marzo 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione delle norme di cui agli artt. 6, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997 e 51, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/86 ( T.U.I.R.), concernenti il regime contributivo e fiscale relativo alle somme versate a Casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fine assistenziale.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...La norma in esame, dunque, a differenza dell’art. 6, comma 4, dispone un regime di esclusione sia ai fini contributivi che fiscali e presenta un elemento specializzante che ne delimita l’ambito di applicazione: si riferisce, infatti, ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della Salute.
Ne consegue che ai fini della fruizione del regime di esenzione fiscale non risulta sufficiente la semplice erogazione di somme alle casse in questione, ma tale agevolazione può trovare applicazione solo nella misura in cui ricorra l’ulteriore condizione limitativa specificata nel contenuto e nelle modalità con decreto ministeriale all’uopo emanato.
Appare opportuno, pertanto, ritenere in risposta al quesito avanzato, che i contributi versati ad una cassa che eroga prestazioni assistenziali, non operante negli specifici settori d’intervento di cui all’art. 51 T.U.I.R., non possono beneficiare dell’esenzione rilevante sul versante fiscale, trovando invece applicazione la sola esclusione dall’imponibile contributivo di cui all’art. 6, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997."

 

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L'interpello

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