Verifica DURC nei confronti di Associazione Temporanea d’Imprese
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 19 del 9 giugno 2010, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), in merito a quale soggetto giuridico la stazione appaltante deve verificare il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in relazione ad un appalto pubblico cui partecipa una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), sottoscrittrice del contratto di appalto, che, per l’esecuzione dei lavori, costituisce una società consortile.
La risposta in sintesi:
"...È evidente quindi che il DURC vada
verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in
quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all’art. 97 del
D.Lgs. n. 81/2008. La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici
coinvolti nell’appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata
proprio dalla circostanza che l’impresa affidataria, anche nel caso in cui
voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale
per l’assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97.
La verifica del DURC delle imprese costituenti la ATI, prima dell’affidamento
dei lavori, è quindi indispensabile per l’assolvimento dell’obbligo di
accertamento dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie che
nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori.
Nelle fasi successive la ATI è si impresa affidataria, in quanto titolare del
contratto di appalto con il committente, ma l’intera esecuzione dell’opera
risulta in capo alla società consortile all’uopo costituita. Per di più la
stessa società consortile assume su di sé i rapporti che scaturiscono dalla
esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere
di subappaltare parte dell’opera e di organizzare il proprio personale ai fini
dell’esecuzione dei lavori appaltati.
In pratica gli oneri che, in base all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, sono propri
dell’impresa affidataria, nel caso di specie vengono ad essere assunti dalla
consortile.
Si può quindi concludere che in tal caso, seppure all’atto dell’affidamento dei
lavori la verifica del DURC deve interessare le imprese riunite nella ATI, al
momento del pagamento dei SAL, essendo la sola consortile impresa esecutrice e
impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la
stazione appaltante sarà tenuta a verificare il DURC esclusivamente della
società consortile e delle eventuali subappaltatrici.
In tal senso va dunque evidenziata la
necessità, da parte della stazione appaltante, di verificare la titolarità
esclusiva della consortile – quale società autorizzata a ricorrere ai sensi
dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 al subappalto – di tutta l’esecuzione
dell’opera.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it