Trasferimento d'azienda e benefici ex Lege n. 407
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 20 del 9 giugno 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per le imprese cessionarie, a seguito di trasferimento d’azienda, di continuare ad usufruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, già goduti dall’impresa cedente.
La risposta in sintesi:
"...Nell’ipotesi in cui intervenga un
trasferimento d’azienda, il quale si realizza, ai sensi dell’art. 2112, comma 5,
c.c., mediante “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o
fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica
organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a
prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. ex multis Cass. civ., Sez. Lav.,
n. 17418/2005), “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, secondo quanto disposto
dall’art. 2112, comma 1, c.c..
Dal dettato normativo si evince, quindi, che, nonostante il mutamento soggettivo
nella titolarità dell’impresa, tutti i rapporti di lavoro instaurati dal
cedente, compresi quelli di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, proseguono
ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità.
Ne consegue che il cessionario continuerà a godere degli sgravi contributivi
previsti dall’art. 8, comma 9, della Legge citata, già fruiti dal cedente, per
la parte residua sino alla scadenza dei 36 mesi, in quanto, non verificandosi
l’interruzione dei rapporti di lavoro che costituiscono la fonte dei predetti
sgravi, non muta, anche a seguito del trasferimento d’azienda, né la condizione
soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al
momento dell’assunzione.
Lo sgravio contributivo del 100% potrà
essere, tuttavia, garantito al cessionario sempreché seguiti ad operare nei
territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, oppure rientri nel
novero delle imprese artigiane, come già richiesto al cedente.
In tale ipotesi, infatti, la ratio legis non è soltanto quella di agevolare
l’inserimento lavorativo dei soggetti da lungo tempo disoccupati, ma anche di
sostenere, favorire e creare nuova occupazione nelle imprese effettivamente
operanti nel Mezzogiorno o nel settore dell’artigianato.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it