Collaborazioni e associazioni sportive dilettantistiche
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22 del 9 giugno 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alle collaborazioni coordinate e continuative instaurate, ai sensi dell’art. 90 commi 3 e 23 L. 292/2002, nell’ambito delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
La risposta in sintesi:
"...Pertanto, le associazioni e società
sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui
all’art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all’obbligo di
comunicazione preventiva al competente Centro per l’impiego.
In relazione ai compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nei
confronti dei tecnici, si deve ricordare che, in base al D.M. del 15 marzo 2005
“gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di
qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi,
autodromi”, a prescindere dalla natura giuridica – subordinata, parasubordinata
o autonoma – del rapporto di lavoro sono ricompresi nell’ambito di applicazione
della disciplina dell’obbligo di iscrizione all’ENPALS.
Vale, anche per queste figure, l'applicazione del citato art. 67, comma 1 lett.
m), D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) laddove ne sussistano i presupposti già sopra
richiamati.
Quanto alle prestazioni dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 90, comma 23, L. n. 289/2002, è opportuno sottolineare che tali collaborazioni, in quanto disciplinate dalla predetta normativa, non sembrano rientrare nell’ambito di applicazione della legge sul volontariato.
Quest’ultima appare infatti riferibile
esclusivamente alle associazioni aventi i requisiti di cui all’art. 3 della L.
266/1991 e dunque non sembra suscettibile di estensione analogica. I rimborsi
percepiti dovranno pertanto essere riportati nel Libro Unico del Lavoro, secondo
quanto chiarito dallo scrivente Ministero nel Vademecum sezione B, risposta n.
24, in cui si precisa che “si deve distinguere a tal fine fra una prestazione
resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere
sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro e l’esecuzione di mansioni o servizi
di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive
dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggette ad obblighi
di registrazione”.
Per quanto riguarda l’individuazione del CCNL di categoria in caso di assunzione
di dipendenti – nell’evidenziare la “congruità”, nel caso di specie, di una
applicazione del CCNL di categoria Impianti sportivi e Palestre – va evidenziato
che il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene non più applicabile
l’art. 2070, comma 1, c.c. che permetteva di determinare il CCNL in base alla
“attività effettivamente esercitata dall’imprenditore” (v. sent. Cass. Civ. Sez.
lav. del 09.05.2003, n. 7157; sent. Cass. Civ. Sez. lav. del 05.05.2004, n.
8565; sent. Cass. Civ. Sez. lav. del 13.05.2009, n. 16340). Ciò premesso, si
deve far riferimento alla concreta volontà delle parti desumibile dal contratto
individuale ovvero dall’applicazione continuata e non contestata di un certo
CCNL.".
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