Il DURC come prova per la correntezza dei pagamenti dovuti

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 21 del 9 luglio 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla valenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed in particolare alla possibilità di esibire, agli organi di vigilanza, il suddetto Documento, ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità dallo stesso certificato, al fine di provare la “correttezza” contributiva dell’impresa. In sintesi la risposta è la seguente:

 

".... si deve ritenere che il rilascio del DURC valga ad attestare la regolarità della contribuzione, per il periodo di validità del Documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti.
Ne consegue che l’azienda in possesso di DURC, al fine di comprovare la correntezza dei pagamenti dovuti, possa produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.
Va sottolineato, peraltro, che il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l’azione degli Enti previdenziali per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.
Si evidenzia, infine, che l’utilizzo della dichiarazione di regolarità non rispondente a verità integra la fattispecie penalmente rilevante di uso di atto falso.".

 

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L'interpello

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