Il DURC come prova per la correntezza dei pagamenti dovuti
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 21 del 9 luglio 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla valenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed in particolare alla possibilità di esibire, agli organi di vigilanza, il suddetto Documento, ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità dallo stesso certificato, al fine di provare la “correttezza” contributiva dell’impresa. In sintesi la risposta è la seguente:
".... si deve ritenere che il
rilascio del DURC valga ad attestare la regolarità della contribuzione, per il
periodo di validità del Documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia
alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti.
Ne consegue che l’azienda in possesso di DURC, al fine di comprovare la
correntezza dei pagamenti dovuti, possa produrre agli organi di vigilanza il
Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con
il periodo di regolarità certificato.
Va sottolineato, peraltro, che il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa
riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l’azione degli Enti
previdenziali per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che
successivamente dovessero risultare dovute.
Si evidenzia, infine, che l’utilizzo della dichiarazione di regolarità non
rispondente a verità integra la fattispecie penalmente rilevante di uso di atto
falso.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it