Valenza dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22 del 9 luglio 2008, ha risposto a due quesiti dell'associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro (Assolavoro) in merito:
1. al significato dell’accezione utilizzata dal Legislatore, di “servizi di pulizia”, di cui alla lett. b), comma 3, dell’art. 20 del D.Lgs n. 276/2003, nell’ambito della disciplina dei contratti di somministrazione di lavoro;
2. al fatto se i contratti di somministrazione a tempo indeterminato, stipulati ante 2008, possano considerarsi ancora validi, stante l’intervenuta abrogazione della relativa normativa ad opera della L. n. 247/2007. In sintesi le risposte sono le seguenti:
1.
"....fra le attività ammesse alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20 lett. b) del D.Lgs. n. 276/2003, erano previsti i “servizi di pulizia, custodia, portineria”. In tal senso è possibile ritenere che l’accostamento da parte del Legislatore dei servizi di pulizia a quelli di custodia e portineria sembra di per sé indicare, in modo non equivoco, tutti quei servizi che possono essere svolti da soggetti con professionalità analoghe ma pur sempre rientranti nel medesimo contesto lavorativo. In tal senso i “servizi di pulizia” sembrano dunque riferirsi a quelle attività svolte, talvolta parallelamente, a servizi di portineria e custodia, fermo restando che per gli stessi potranno essere utilizzati lavoratori in possesso di più specifiche professionalità, così come già chiarito dalla circ. n. 7/2005 di questo Ministero secondo cui “l’attività di somministrazione a tempo indeterminato si estende a tutte le professionalità necessarie per la gestione dell’attività o del servizio indicato dal legislatore”.".
2.
"....nonostante l’abrogazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), disciplinato dall’art. 20, comma 3, lettere da a) ad h), del citato D.Lgs. n. 276/2003, i contratti in essere stipulati prima del 1° gennaio 2008, continuano ad avere efficacia fino al momento di un eventuale recesso o risoluzione consensuale, in virtù del principio della conservazione del contratto in quanto, come già precisato dalla circolare n. 7/2008 di questo Ministero, l’annullamento determinerebbe “un paradossale travolgimento dei rapporti di lavoro con automatica risoluzione degli stessi e con evidenti conseguenze anche sul piano socio-economico”.".
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