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Interpello del Ministero del Lavoro
Indennità di maternità per libere professioniste
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 22 del 4 luglio 2013, ha risposto ad
un quesito dell’Associazione Unitaria Psicologi Italiani, in merito alla
corretta interpretazione degli artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 151/2001, nell’ipotesi
di lavoratrice madre che esercita la libera professione di psicologa senza
vincolo di subordinazione.
In particolare, si chiede se la suddetta lavoratrice – obbligatoriamente
iscritta all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP) – abbia
o meno diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di
5 mesi ai sensi delle disposizioni normative sopra citate, anche nel caso in cui
la stessa espleti parte dell’attività libero professionale in regime di
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, si ritiene che il principio della c.d.
incumulabità trovi applicazione anche con riferimento all’ipotesi in cui la
lavoratrice espleti parte dell’attività libero professionale in regime di
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale svolgendo il rapporto di lavoro
con modalità autonoma coordinata e continuativa nell’ambito di Aziende Sanitarie
o Strutture Militari (D.P.R. n. 446/2001).
DPL Modena - ww.dplmodena.it
A tale ultimo proposito si sottolinea, innanzitutto, che i professionisti in
convenzione sono tenuti a costituire la propria posizione previdenziale presso
l´ENPAP, tant’è che l’art. 4 bis del regolamento dell’Ente stabilisce che il
relativo obbligo contributivo può essere assolto anche “mediante la
contribuzione complessivamente versata direttamente all’Ente da
istituzioni ed enti pubblici e privati (…) in applicazione di accordi collettivi
nazionali”.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, in risposta alla problematica
sollevata, si ritiene che le libere professioniste psicologhe, iscritte
all’ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime
di convenzione con il S.S.N. hanno diritto, inoltrando specifica domanda
all’Ente di categoria, alla integrazione dell’indennità di maternità di cui
all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non
siano coperti ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale.”.