Contratti di solidarietà e trattamento di integrazione salariale ai lavoratori apprendisti
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 69 del 10 settembre 2009, ha risposto ad un quesito dell'ASSOSISTEMA (Associazione Sistema Industriale Integrato Servizi Tessili e Medici Affini), in merito alla possibilità di fruizione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori apprendisti in regime di solidarietà, ovvero alla possibile estensione agli stessi in chiave analogica delle normative in materia di ammortizzatori sociali, di recente emanazione, quali l’art 19, comma 8, del D.L. n. 185 del 2008 (conv. da L. n. 2/2009) e le disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2009 (conv. da L. n. 102/2009).
La risposta in sintesi:
"... Pertanto, in relazione alla possibile
fruizione contestuale del contributo integrativo di solidarietà e del
trattamento di integrazione salariale da parte del personale apprendista, a
fronte delle disposizioni sopra esaminate, si osserva quanto segue.
Tenuto conto della funzione assolta dal sistema di integrazione salariale, volta
a sostenere il reddito dei lavoratori nei casi di contrazione dell’attività
produttiva, nonché dell’inquadramento del contratto di solidarietà nell’ambito
degli ammortizzatori sociali, appare possibile in chiave analogica ammettere
l’applicazione – o meglio l’estensione – della disciplina prevista dall’art. 19,
comma 8, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2 del 2009) anche ai lavoratori
apprendisti in regime di solidarietà, avvalendosi sempre delle risorse
finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga dalla vigente
normativa.
Va tenuto conto infatti che la volontà del Legislatore sembra essere quella di
assicurare comunque, attraverso l’emanazione delle più recenti disposizioni
“anticrisi” (art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008; art. 1, D.L. n. 78/2009, conv.
da L. n. 102/2009), ampie forme di sostegno al reddito ai lavoratori in
difficoltà, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Tale
obiettivo viene perseguito attraverso l’istituto della Cassa integrazione in
deroga le cui risorse finanziarie “possono essere utilizzate con riferimento a
tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato
e di somministrazione” (art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008).
Peraltro, a conferma di tale impostazione va ricordato quanto già chiarito da questo Ministero con risposta ad interpello n. 52/2009 in ordine alla possibilità di richiedere contestualmente Cassa integrazione ordinaria e straordinaria e Cassa “in deroga” per gli apprendisti.
Anche in tale sede la funzione espletata
dagli istituti a sostegno del reddito e la voluntas legis contenuta nelle
recenti normative hanno suggerito una soluzione positiva al quesito.".
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