Cumulabilità tra previgente normativa e periodi di apprendistato professionalizzante

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 febbraio 2007, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla cumulabilità, al fine di completare la durata contrattuale del rapporto di lavoro, fra periodi di apprendistato di cui alla previgente normativa e periodi di apprendistato professionalizzante disciplinato dal D.L.vo n. 276/2003, si è così espressa:

 

"....Il caso prospettato dall’interpellante attiene all’ipotesi in cui un lavoratore sia assunto con contratto di apprendistato professionalizzante dopo avere svolto un periodo di apprendistato nella vigenza della Legge n. 25/1955. Il quesito attiene, in particolare, alla possibilità di cumulare i due periodi per raggiungere la durata massima dell’apprendistato prevista dalla contrattazione collettiva per la specifica figura professionale.

...

Conclusivamente, può dirsi corretta la soluzione prospettata dall’interpellante, relativa alla cumulabilità dei due periodi, con la precisazione circa la necessità che il nuovo rapporto di lavoro individui contenuti formativi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli che hanno caratterizzato il primo rapporto, in modo da preservare i caratteri di diversità fra la vecchia e nuova tipologia di apprendistato, in particolare per quanto attiene ai contenuti formativi da assicurare all’apprendista secondo la nuova disciplina.".

 

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L'interpello

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