Applicazione della sanzione per violazione della durata massima dell’orario di lavoro
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 11 febbraio 2008, ad un interpello dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) al fine di conoscere un parere in merito ai criteri di applicazione della sanzione prevista dall’art. 18-bis, comma 3, del D.L.vo n. 66/2003, in caso di violazione della durata massima dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 del medesimo decreto”, si è così espressa:
"....secondo l’interpretazione
ministeriale, sono ammissibili prestazioni lavorative superiori alle 48 ore
settimanali in quanto il periodo di riferimento sia un periodo più ampio
della settimana e non superiore ai quattro mesi, salvi i più ampi periodi che
può fissare la contrattazione collettiva.
La nota citata conclude affermando che la violazione del limite di durata media
settimanale comporta una sanzione rapportata al numero di lavoratori e a
ciascun periodo di riferimento cui si riferisca la violazione.
Quanto premesso porta a dedurre che la nozione di periodo di riferimento sia
strettamente correlata al tipo di articolazione oraria scelta dal datore di
lavoro che, come abbiamo visto, può essere a programmazione multiperiodale.
In tal caso, periodo di riferimento sarà quello più ampio della settimana e non
superiore ai quattro mesi, o al diverso limite contrattuale, in concreto
osservato.
Sull’aspetto sanzionatorio, in presenza di orario multiperiodale si può
affermare che la condotta sanzionata dalla norma consista nel superamento delle
48 ore medie settimanali nell’arco temporale di riferimento.
Di conseguenza, l’eventuale sanzione da applicarsi andrà quantificata
moltiplicando gli importi previsti, oltre che per il numero di lavoratori
interessati, per ciascun periodo di riferimento che viene a coincidere con il
periodo preso in esame per il calcolo dell’orario medio settimanale e non con la
singola settimana in cui c’è stato superamento del limite orario massimo.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it