Applicazione della sanzione per violazione della durata massima dell’orario di lavoro

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 11 febbraio 2008, ad un interpello dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) al fine di conoscere un parere in merito ai criteri di applicazione della sanzione prevista dall’art. 18-bis, comma 3, del D.L.vo n. 66/2003, in caso di violazione della durata massima dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 del medesimo decreto”, si è così espressa:

 

"....secondo l’interpretazione ministeriale, sono ammissibili prestazioni lavorative superiori alle 48 ore settimanali in quanto il periodo di riferimento sia un periodo più ampio della settimana e non superiore ai quattro mesi, salvi i più ampi periodi che può fissare la contrattazione collettiva.
La nota citata conclude affermando che la violazione del limite di durata media settimanale comporta una sanzione rapportata al numero di lavoratori e a ciascun periodo di riferimento cui si riferisca la violazione.
Quanto premesso porta a dedurre che la nozione di periodo di riferimento sia strettamente correlata al tipo di articolazione oraria scelta dal datore di lavoro che, come abbiamo visto, può essere a programmazione multiperiodale.
In tal caso, periodo di riferimento sarà quello più ampio della settimana e non superiore ai quattro mesi, o al diverso limite contrattuale, in concreto osservato.
Sull’aspetto sanzionatorio, in presenza di orario multiperiodale si può affermare che la condotta sanzionata dalla norma consista nel superamento delle 48 ore medie settimanali nell’arco temporale di riferimento.
Di conseguenza, l’eventuale sanzione da applicarsi andrà quantificata moltiplicando gli importi previsti, oltre che per il numero di lavoratori interessati, per ciascun periodo di riferimento che viene a coincidere con il periodo preso in esame per il calcolo dell’orario medio settimanale e non con la singola settimana in cui c’è stato superamento del limite orario massimo.".

 

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L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it