Significato dell'espressione "grave infermità" per la concessione di tre giorni di permesso retribuito
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 16 del 10 giugno 2008, ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale in merito al significato e la portata dell’espressione “grave infermità” a cui fa riferimento l’art. 4, comma 1, della Legge n. 53/2000, per la concessione di tre giorni di permesso retribuito.
In sintesi la risposta è la seguente:
"....In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di “grave infermità” – previsti esplicitamente solo con riferimento ai congedi per “gravi motivi”, di cui all’art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, dal D.M. 278/2000 – si ritiene che il richiedente debba fornire all’Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell’infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria una attestazione ufficiale di “grave infermità” (si veda, ad. es., il D.M. 26 marzo 1999 – Ministero ella Difesa).".
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