Apprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente interna
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 9 giugno 2010, ha risposto ad un quesito della Federalberghi, in merito alla corretta applicazione dell’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 176 del 10/14 maggio 2010.
La risposta in sintesi:
"...In realtà, il principio di leale
collaborazione richiamato dalla sentenza va osservato ed applicato attraverso
apposite intese a livello regionale con le parti sociali che dovranno tener
conto della necessaria diversificazione che occorre garantire fra i diversi
percorsi formativi previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003.
In tal senso è quindi evidentemente fatta salva la disciplina contrattuale già
adottata ai sensi del comma 5 ter dell’art. 49 che potrà essere modificata a
seguito e sulla base delle intese di cui sopra.
In attesa degli accordi tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e
parti sociali sono dunque fatte salve le discipline contrattuali vigenti, ciò in
quanto le stesse – così come del resto ha evidenziato la Corte Costituzionale
nella stessa sentenza n. 176/2010 pronunciandosi sull’art. 50, comma 3, del
D.Lgs. n. 276/2003 – risultano “cedevoli” in presenza degli stessi accordi,
quanto meno nelle parti e per i profili professionali che saranno oggetto delle
intese.
Sulla base di quanto già affermato nella circolare di questo Ministero n.
27/2008 e nella risposta ad interpello n. 14/2008 – a proposito delle modalità
di applicazione del comma 5 bis dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 – alla
medesima conclusione si deve pervenire anche per quanto riguarda le Regioni in
cui sia stata già adottata la suddetta regolamentazione ma questa non risulti
applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni, adeguate
alle diverse esigenze aziendali.
Tali considerazioni consentono dunque di affermare la correttezza anche di
quelle previsioni contrattuali che disciplinano l’apprendistato da svolgersi in
“cicli stagionali”, secondo quanto già chiarito con la citata circolare n.
27/2008 di questo Ministero. La Corte Costituzionale ha del resto dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che hanno
eliminato la previsione della durata minima del contratto di apprendistato. Non
si può pertanto che confermare la validità delle indicazioni già fornite con la
circolare n. 27/2008, che ha riconosciuto la validità dei contratti collettivi
che consentono l'assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali.".
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