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Interpello del Ministero del Lavoro
Accordo di ristrutturazione del debito (art. 182 bis, L.F.) e contributo di ingresso mobilità
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 34 del 11 dicembre 2013, ha risposto ad un quesito del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla
corretta interpretazione dell’art. 3, comma 3, L. n. 223/1991, nella parte in
cui dispone l’esenzione, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, dal
versamento del contributo d’ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in
mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, della citata Legge.
In particolare, l’istante chiede se anche l’ipotesi di accordo di
ristrutturazione del debito stipulato ai sensi dell’art. 182 bis della Legge
Fallimentare, da imprese che nel corso del trattamento di CIGS abbiano necessità
di attivare la procedura di mobilità di cui all’art. 4 della L. n. 223/1991,
possa essere assimilata alle fattispecie previste dall’art. 3 comma 3 citato, ai
fini dell’esenzione dal versamento contributivo in esame.
La risposta in sintesi:
"...Per tali motivi, sembra possibile una “assimilazione”
dell’istituto della ristrutturazione del debito con quelli di cui all’art. 3,
comma 3, della L. n. 223/1991 ai fini dell’esonero dal versamento del contributo
di cui all’art. 5, comma 4 della medesima Legge, atteso peraltro che tale
esonero svolge, in tutte le ipotesi contemplate, la finalità di non incidere
ulteriormente sulle situazioni di crisi delle imprese assoggettate alle
procedure in questione.".
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