Cooperativa agricola e assunzione di O.T.D.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 febbraio 2007, ad un interpello dell'Associazione professionale agricola Acliterra di Brindisi, in merito alla possibilità di una società cooperativa agricola a r.l. (olearia) di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (olive e olio di oliva) che utilizza, per lo svolgimento dell’attività di cui ex art. 2135 c.c., in via prevalente, il prodotto conferito dai soci, possa assumere OTD con la qualifica di braccianti agricoli per la raccolta o la potatura delle piante, con mezzi meccanici, da impiegare nelle aziende agricole dei propri soci, con l’intento di razionalizzare i costi di produzione, si è così espressa:
"....In via preliminare, è bene rammentare
che peculiarità di tali società cooperative, come anche delle cooperative di
lavoro, è lo scopo mutualistico, da intendersi come la ricerca – attraverso lo
svolgimento di un’attività economica – di un vantaggio a favore dei soci: tale
ricerca, in cui si sostanzia la c.d. mutualità prevalente, si persegue e si
realizza con l’attività prevalente dei soci: ciò trova un preciso riscontro nel
C.C.N.L. per i dipendenti delle Cooperative e dei Consorzi Agricoli del
16.07.2002 che, nel “Protocollo per il socio lavoratore” dispone che “l’adesione
alla cooperativa stabilisce un rapporto di forza nel quale il socio dispone
collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipa alla
elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della
sua azienda, partecipa responsabilmente al rischio d’impresa, ai risultati
economici ed alla loro distribuzione, contribuisce economicamente alla
formazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le
proprie capacità professionali”. Tale condizione – operativa e societaria – deve
trovare puntuale applicazione anche al caso in esame, non potendo la soc. coop.
assumere direttamente OTD (braccianti agricoli) con lo scopo unico ed esclusivo
di distaccarli (e quindi anche in violazione della norma sul legittimo uso di
tale istituto di cui ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003) presso le singole aziende
agricole dei soci, di fatto sotto la direzione ed il controllo del
socio-coltivatore diretto, per svolgere il lavoro che compete al socio; in tale
ipotesi la cooperativa opererebbe – illegittimamente – come una agenzia di
somministrazione di lavoro con una indebita cesura tra il datore di lavoro
formale (la cooperativa) e il datore di lavoro reale (il singolo
socio-coltivatore diretto); a tal proposito si deve ribadire che il
perseguimento dei compiti statutari non può tradursi nella disapplicazione –
totale o parziale – delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Ad
analoghe conclusione si giunge qualora si voglia ipotizzare il ricorso, da parte
della cooperativa de qua, alla stipula di un contratto di somministrazione di
lavoro a tempo determinato con un’Agenzia per il lavoro autorizzata. Anche se il
D.Lgs. n. 276/2003, abrogando gli artt. 1-11 della L. n. 196/97 (e la L. n.
1369/60 in toto), di fatto consente il ricorso alla somministrazione di
manodopera – anche a tempo determinato e anche nel settore dell’agricoltura –
(alle condizioni e con i limiti di cui all’art. 20, comma 4 e all’art. 23, comma
1, D.Lgs. cit. e con riferimento alla casistica e alle condizioni di cui alla
contrattazione collettiva, ove ancora applicabile, ex art. 86, comma 3, D.Lgs.
cit.), come evidenziato dal Ministero con la propria circolare n. 7 del 22
febbraio 2005, di fatto nel caso in esame si determinerebbe, nuovamente, una
insanabile cesura tra l’utilizzatore formale (la cooperativa) e quello reale (il
singolo socio proprietario del fondo). Nessuna problematica si può, di contro,
riscontrare nell’assunzione diretta di OTD (braccianti agricoli) da parte del
singolo socio (coltivatore diretto) per la produzione di prodotti agricoli
differenti da quelli conferiti alla cooperativa.
Un argomento a conferma di quanto sopra sostenuto si può desumere dalla esegesi
del Regolamento CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985 (in G.U.C.E. n. L.093 del
30.03.1985) relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole,
laddove – agli artt. 10, 11 e 12 – prevede la possibilità per gli imprenditori
agricoli coltivatori diretti di costituire associazioni di assistenza
interaziendale, aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione
nell’azienda o di gestione della stessa, configurando una particolare tipologia
di fornitura di manodopera, in agricoltura, da parte dei soli associati e in
favore degli stessi: dette norme regolamentari comunitarie non hanno trovato, a
tutt’oggi, riscontro in atti normativi statali, ma ad essi è stata data
disciplina di dettaglio ad es. dalla Legge regionale n. 37 del 31 luglio 1986
della Regione Abruzzo (v. art. 11: “Aiuti di avviamento alle associazioni di
assistenza interaziendale” e art. 12: “Servizi di sostituzione”.): le
associazioni in questione, proprio perché costituite dalle stesse imprese
agricole destinatarie dei servizi di assistenza e sostituzione gestiti dagli
associati, si configurano – come è stato rilevato da attenta dottrina – come una
specie di appendice della gestione delle singole aziende agricole e non già come
soggetti terzi che attuano una fornitura illecita di manodopera.".
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