CIG in deroga e sospensione obblighi occupazionali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 10 del 10 aprile 2012, ha risposto ad un quesito dell'ANCE, della Associazione Nazionale Costruttori Edili, dell'ANISA e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibile estensione della disciplina prevista dall’art. 3 comma 5, L. n. 68/1999, relativa alla sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili, oltre che in favore delle imprese in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ex artt. 1 e 3 ss. L. n. 223/1991, anche in favore delle imprese che fruiscono dei benefici di cui alla CIGS in deroga.
La risposta in sintesi:
"...In sostanza, le imprese in possesso del provvedimento amministrativo che riconosce la CIGS in deroga potranno beneficiare della sospensione degli obblighi afferenti al collocamento obbligatorio presentando apposita comunicazione ai sensi della dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 mentre, in attesa dell’emanazione del provvedimento, potranno presentare domanda ai fini della sospensione temporanea dagli obblighi per un periodo non superiore a tre mesi rinnovabile una sola volta, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, purché nei limiti temporali connessi alla durata del piano di risanamento aziendale, in relazione al singolo ambito provinciale interessato dalla predetta situazione, con riferimento ai lavoratori coinvolti e per la durata del trattamento che giustifica la sospensione.".
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