Lavoro pubblico e impugnazione sanzioni disciplinari
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 10 aprile 2012, ha risposto ad un quesito del NURSIND – Sindacato delle Professioni Infermieristiche, in merito alla impugnazione delle sanzioni disciplinari. In particolare il NURSIND, “preso atto della circolare n. 28/2010 (…) avente ad oggetto impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilità art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico (…) chiede entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale del lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 della Legge n. 300/1970”.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, al fine di fornire
la soluzione alla problematica sottesa al quesito, è necessario muovere, in
relazione alle procedure conciliative, dalla lettura dell’art. 55, comma 3 così
come modificato.
Tale disposizione stabilisce che “la contrattazione
collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti
collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i
quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento (…)”.
Per
quanto concerne, invece, il procedimento di impugnazione delle sanzioni
disciplinari, l’abrogazione dell’art. 56, T.U. citato ha comportato per i
dipendenti pubblici il divieto di ricorrere al collegio di conciliazione,
istituito presso la Direzione provinciale del lavoro, con le modalità
previste dall’art. 7, commi 6 e 7,
Legge n. 300/1970.
Occorre, tuttavia,
sottolineare che la
Legge n. 183/2010 ha introdotto alcune modifiche in merito
alla disciplina della conciliazione ed arbitrato nelle controversie in materia
di lavoro.
In proposito, si evidenzia che in virtù dell’abrogazione da parte
dell’art. 31, comma 9, degli artt. 65 e 66,
D.Lgs. n. 165/2001, le procedure
di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. risultano
esperibili altresì da parte dei dipendenti del settore pubblico in relazione
alle controversie di lavoro.
Il nuovo tentativo di conciliazione
(facoltativo) avendo una disciplina di fonte legale non subisce la
preclusione di cui all’art. 55, comma 3, già citato e di conseguenza la portata
generale della disciplina ne consente l’applicabilità alle ipotesi di
impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici
dipendenti.
Appare, inoltre, necessario specificare con particolare
riferimento all’art. 412 c.p.c., nella parte in cui consente la risoluzione
della lite in via arbitrale, che risulta compatibile con quanto disposto
dall’art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale le sanzioni
disciplinari non possono essere impugnate di fronte ai collegi arbitrali di
disciplina. Quest’ultima preclusione, infatti, attiene esclusivamente a
questi particolari organismi arbitrali istituiti presso ciascuna
amministrazione.
In tale prospettiva, si ritiene che in virtù della
successiva regolamentazione della materia ad opera del c.d.
Collegato lavoro,
anche le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle sanzioni
disciplinari possono essere trattate dalle nuove commissioni di conciliazione
che, per effetto del mutamento di procedura, potrebbero successivamente
proseguire nella trattazione del contenzioso nella veste di collegio
arbitrale.
Si rappresenta, da ultimo, che per quanto attiene al disposto di
cui all’art. 412 ter concernente una tipologia di arbitrato irrituale, ossia
l’arbitrato sindacale, la cui procedura è rimessa alla contrattazione
collettiva, vige la preclusione relativa alla fonte di carattere convenzionale,
pertanto le sanzioni disciplinari non potranno essere impugnate mediante
questo strumento.
Ciò non vale, invece, riguardo al successivo art. 412
quater, in quanto a differenza del precedente, è congegnato in virtù di una
disciplina di fonte legale.
Alla luce della legislazione attualmente vigente
ed in risposta al quesito sollevato, si ritiene dunque che le sanzioni
disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere
impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di
conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le
procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque
l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.".
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