CIGS e trasferimento d'azienda
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9 del 10 aprile 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, fatto per conoscere se, ai fini dell’anzianità necessaria per accedere agli ammortizzatori sociali, ivi compresa la CIG in deroga, per l’anzianità dei lavoratori occupati presso aziende interessate da procedure rientranti nel disposto dell’art. 2112 c.c., si deve tener conto della data di prima assunzione in quanto, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua ad ogni effetto.
La risposta in sintesi:
"...Va, infatti, precisato che, a norma
dell’art. 2112 c.c., anche se si verifica il trasferimento dell’azienda, il
rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i
diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato con il
cedente.
In altre parole, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 2112 c.c. muta
il titolare dell’azienda senza che la modificazione soggettiva del datore di
lavoro comporti alterazioni nell’ambito dei rapporti di lavoro già stipulati.
Ciò sta a significare che il lavoratore “conserva” le prestazioni soggettive che
trovano fondamento nell’originario contratto di lavoro, i diritti acquisiti e
maturati nel proprio patrimonio e il complessivo regolamento negoziale del
rapporto di lavoro senza che i motivi che hanno spinto l’impresa alla cessione
influiscano negativamente sul rapporto di lavoro dei dipendenti della stessa,
anche – e a maggior ragione – in caso di crisi aziendale.
La continuità del
rapporto di lavoro deve essere considerata, pertanto, come tutela che opera sia
sul piano individuale che sostanziale del dipendente. In tale contesto la
salvaguardia di tutti i diritti del lavoratore conferiti dal contratto o dal
rapporto di lavoro comporta, tra l’altro, il mantenimento dell’anzianità di
servizio maturata utile, ad esempio, per il calcolo del TFR o per la maturazione
delle ferie e, per quanto attiene la questione proposta dall’interpellante,
anche per l’accesso alle prestazioni a sostegno del reddito.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it